Risarcimento
Riparazione di un danno ingiusto causato dalla responsabilità di un terzo (art. 2043 c.c.). Deriva da un illecito e non da un contratto assicurativo.
Aree di competenza
Analisi delle polizze e assistenza in caso di diniego di copertura, ritardi nella liquidazione o indennizzi ritenuti inadeguati.
Il contesto
Nel settore assicurativo questi due termini vengono spesso confusi, ma seguono logiche diverse.
Il risarcimento ripara un danno ingiusto, conseguenza di una responsabilità civile: spetta quando il pregiudizio deriva dalla condotta di un terzo. L'indennizzo, invece, è dovuto dalla compagnia in base alle condizioni del contratto, a prescindere da una responsabilità altrui: è il caso, ad esempio, di una polizza infortuni o di una copertura contro incendio e furto.
Comprendere quale strumento si applica al proprio caso, e leggere con attenzione condizioni ed esclusioni di polizza, è il primo passo per ottenere quanto effettivamente spetta.
Guida pratica
Pretendi sempre una comunicazione scritta e motivata, non una semplice indicazione verbale.
Verifica condizioni generali, esclusioni e massimali applicabili al tuo caso.
Conserva perizie, fatture, corrispondenza e ogni prova utile a sostenere la tua posizione.
Prima di accettare un importo, fai valutare la proposta da un avvocato.
Valutiamo se il diniego o la liquidazione sono legittimi e come contestarli.
Due concetti da non confondere
Riparazione di un danno ingiusto causato dalla responsabilità di un terzo (art. 2043 c.c.). Deriva da un illecito e non da un contratto assicurativo.
Somma dovuta dalla compagnia al verificarsi di un evento previsto dal contratto (infortunio, malattia, incendio), a prescindere da una responsabilità altrui.
In quali casi possiamo aiutarti
La compagnia rifiuta l'indennizzo sostenendo l'inapplicabilità della polizza al caso concreto.
L'importo offerto non riflette l'effettiva entità del danno o dell'evento coperto.
La compagnia non rispetta i termini previsti per l'istruttoria e il pagamento.
Verifica della validità e della corretta applicazione delle clausole limitative del rischio.
Errori da evitare
Accettare subito la somma offerta, senza verificarne la congruità, preclude ogni ulteriore pretesa.
Molte contestazioni nascono da clausole di polizza non lette con attenzione al momento della sottoscrizione.
Le azioni contro le compagnie assicurative sono soggette a termini di prescrizione brevi: agire in ritardo può far perdere il diritto all'indennizzo.
Domande frequenti
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono generalmente in due anni dal verificarsi dell'evento, salvo diverse previsioni contrattuali o normative.
Sì. È possibile verificare se il diniego è fondato su una corretta interpretazione delle condizioni di polizza e, se necessario, contestarlo formalmente alla compagnia.
Una volta accettata la somma offerta e sottoscritta la quietanza, generalmente non è più possibile avanzare ulteriori pretese per lo stesso evento: per questo è importante valutare la proposta prima di firmare.
No. La corrispondenza con le compagnie assicurative avviene principalmente via pec ed email: conta la specializzazione dello studio, non la sua ubicazione geografica.
Contatti
Un primo colloquio permette di comprendere la situazione e valutare insieme i possibili passi successivi.