Danno emergente
Le spese sostenute a causa dell'infortunio: cure mediche, farmaci, riparazioni o sostituzioni di beni danneggiati.
Aree di competenza
Tutela per chi ha subito un danno a causa della condotta o della negligenza altrui, o di cose e luoghi non adeguatamente custoditi.
Il contesto
Il nostro ordinamento distingue tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, entrambe fonte di un possibile obbligo di risarcimento.
La responsabilità contrattuale nasce dalla violazione di un obbligo derivante da un rapporto già esistente (art. 1218 c.c.). Quella extracontrattuale, disciplinata dall'art. 2043 c.c., consegue invece alla violazione del generico dovere di non arrecare danno ad altri, con dolo o colpa: è il caso, ad esempio, di una caduta causata da una buca non segnalata o di una lesione provocata da un terzo.
In molte situazioni, chi custodisce un bene (un edificio, un'area pubblica, un impianto) risponde dei danni da esso causati anche a prescindere dalla colpa, ai sensi dell'art. 2051 c.c.: la cosiddetta responsabilità da cose in custodia.
Guida pratica
Documentare tempestivamente l'accaduto è spesso decisivo per dimostrare la responsabilità altrui.
Immortala l'insidia o la causa dell'infortunio (buca, ostacolo, superficie danneggiata) prima che venga rimossa.
Fai refertare l'accaduto anche in presenza di lesioni apparentemente lievi: il referto è una prova fondamentale.
Verifica a chi appartiene o chi gestisce il luogo o il bene coinvolto nell'infortunio.
Annota i riferimenti di eventuali persone presenti al momento dei fatti.
Scontrini, referti, fotografie e comunicazioni vanno conservati integralmente prima di contattarci.
Risarcimento
Anche in questo ambito, il danno può essere patrimoniale o non patrimoniale: individuarne correttamente ogni voce è essenziale per un risarcimento adeguato.
Le spese sostenute a causa dell'infortunio: cure mediche, farmaci, riparazioni o sostituzioni di beni danneggiati.
Il mancato guadagno derivante dall'impossibilità, anche temporanea, di svolgere la propria attività lavorativa.
Lesione dell'integrità psicofisica della persona, temporanea o permanente, da quantificare con l'ausilio di un medico legale.
Sofferenza fisica e psicologica patita a seguito dell'evento, distinta rispetto al danno biologico.
In quali casi possiamo aiutarti
Buche, dissesti del manto stradale o marciapiedi non segnalati che causano cadute e lesioni.
Incidenti in negozi, condomini, locali ed esercizi commerciali per carenze di manutenzione o segnaletica.
Responsabilità di chi ha in custodia un bene o un'area da cui deriva un danno (art. 2051 c.c.).
Danni fisici derivanti dalla condotta colposa o dolosa di un altro soggetto.
Domande frequenti
Generalmente ne risponde l'ente proprietario o gestore della strada, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., salvo che dimostri il caso fortuito.
Il risarcimento ripara un danno ingiusto derivante da una responsabilità civile; l'indennizzo ristora invece un pregiudizio lecito, previsto da una polizza o dalla legge, senza che vi sia una responsabilità di un terzo.
Il diritto al risarcimento da fatto illecito si prescrive generalmente in cinque anni dall'evento, salvo termini diversi previsti per specifiche fattispecie.
No. Le comunicazioni con le controparti e le compagnie assicurative avvengono principalmente via pec ed email: conta la specializzazione dello studio, non la sua ubicazione geografica.
Contatti
Un primo colloquio permette di comprendere la situazione e valutare insieme i possibili passi successivi.